LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
 Società finanziaria per il settore edilizio
Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività produttive nel settore edilizio, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Friulia SpA la somma complessiva di lire 8.000 milioni per la costituzione di un fondo speciale ed a contabilità separata, presso la Friulia medesima, che, da quest' ultima, sarà destinato ad interventi finanziari, anche mediante sottoscrizione di capitale sociale, a favore di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di intervenire nelle imprese operanti nel settore dell' industria delle costruzioni, in qualunque forma giuridica costituite, mediante partecipazioni in capitale, assistenza finanziaria, tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l' esercizio 1984, che dovranno trovare utilizzazione conformemente alla seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.