LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 Norma programmatica
La Regione concorre al perseguimento dell' obiettivo generale del rafforzamento delle strutture industriali del Friuli - Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:
a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva e consolidamento finanziario delle imprese, anche attraverso il diretto supporto a processi di ricapitalizzazione da parte della Finanziaria regionale Friulia SpA ;
b) di promozione di iniziative consortili tra imprese industriali ed artigianali per la razionalizzazione del ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti.

Per gli interventi indicati al precedente comma e prioritariamente indirizzati ai settori della siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonché alle imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale è destinata la somma complessiva di lire 97.500 milioni che viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 68.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 24.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828;