LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 62

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione delle iniziative in esecuzione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
430.02 - Viabilità

Art. 3
 Ente Autonomo del Porto di Trieste
In attuazione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente Autonomo del Porto di Trieste, per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, un finanziamento di lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell' esercizio 1984 e lire 10 miliardi nell' esercizio 1985, quale ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all' articolo 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.