LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1983, n. 62

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l' attuazione delle iniziative in esecuzione dell' articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/06/1983
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
430.02 - Viabilità

Art. 2
 Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Gorizia, anche in via anticipata, un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1983, lire 300 milioni per l' esercizio 1984 e lire 300 milioni per l' esercizio 1985, quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia.
Il Comune di Gorizia è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 50, primo comma, L. R. 30/1985