Art. 1
Infrastrutture di comunicazione e di trasporto
Fra gli investimenti di cui al primo comma, sono comprese ulteriori opere di miglioramento del collegamento stradale tra il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia, di cui all'
articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, entro il limite massimo di lire 1.500 milioni.
Negli investimenti previsti per il completamento delle opere e degli impianti dell' autoporto di Fernetti in provincia di Trieste e dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia, di cui all'
articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100 e all'
articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, sono comprese le spese relative all' acquisto di mezzi e di macchine operatrici per la movimentazione delle merci e dei carichi in genere entro il limite massimo di lire 2.000 milioni.
L' erogazione dei finanziamenti ai fini di cui al precedente comma, avviene in via anticipata entro il limite massimo indicato di lire 2.000 milioni e fino all' intero ammontare del finanziamento concesso a ciascuno degli enti beneficiari, successivamente all' approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli interventi presentato rispettivamente dal Consorzio per la costruzione e la gestione dell' Autoporto di Fernetti e dal Comune di Gorizia, quali concessionari della realizzazione dei due autoporti.
L' ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti, il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.