LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO IV
 ASSEGNO RIASSORBIBILE CON I FUTURI
MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
Art. 25
 
A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, in base alla qualifica posseduta al 31 dicembre 1981, un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dalla revisione contrattuale 1982-1984, da definirsi con successiva legge regionale, dell' importo risultante dalla seguente tabella:
Livelli o
qualifiche
Importi mensili lordi
dal 1.1.1982dal 1.1.1983
II livello - commesso40.00055.000
III livello - agente tecnico48.00065.000
IV livello - coadiutore54.00075.000
V livello - segretario69.00095.000
VI livello - consigliere88.000120.000
VII livello - funzionario104.000145.000
VIII livello - dirigente140.000195.000


Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983, l' importo corrispondente alla differenza fra l' assegno previsto per l' anno 1983 e quello previsto per l' anno 1982 viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1982.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 32, secondo comma, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
Art. 26
 
Gli importi di cui al precedente articolo 25 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali.
Le indennità previste all' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono calcolate anche sugli importi di cui al precedente articolo 25.
Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Art. 27
 
Al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1982, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato in via definitiva dalla CPDEL viene corrisposto, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti, un acconto mensile individualmente determinato rapportando gli importi previsti all' articolo 25 all' aliquota corrispondente alla durata del servizio utile. In caso di pensione indiretta, l' acconto sarà pari alla metà dell' importo che sarebbe spettato al dipendente.
Detti acconti vengono computati anche nella tredicesima mensilità e sono assoggettati all' IRPEF.
Art. 28
 
I benefici previsti dalla presente legge, nonché quelli previsti dalle leggi regionali 9 dicembre 1982, n. 81 e 24 gennaio 1983, n. 12, non si applicano al personale di cui all' articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.