LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 31
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II, il capitolo 238 con la denominazione: << Anticipazione sulla indennità di buonuscita al personale regionale in servizio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.
Sul precitato capitolo 238 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni.