LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 27
 
Al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1982, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato in via definitiva dalla CPDEL viene corrisposto, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti, un acconto mensile individualmente determinato rapportando gli importi previsti all' articolo 25 all' aliquota corrispondente alla durata del servizio utile. In caso di pensione indiretta, l' acconto sarà pari alla metà dell' importo che sarebbe spettato al dipendente.
Detti acconti vengono computati anche nella tredicesima mensilità e sono assoggettati all' IRPEF.