LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 54

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/06/1983
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 16
 
Il dipendente in costanza di rapporto di servizio può richiedere un' anticipazione del trattamento previdenziale, di cui all' articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo quanto previsto dal sesto al undicesimo comma dell' articolo 2120 del Codice Civile, sub articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Con apposito Regolamento di esecuzione saranno determinate le modalità di concessione dell' anticipazione di cui al precedente comma.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 49/1984
2Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 7, L. R. 15/2014