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Leggi regionali

Legge regionale 30 maggio 1983, n. 43

Aggiornamento professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1983
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 Stanziamento obbligatorio per l' aggiornamento
professionale del personale
Le Unità Sanitarie Locali iscrivono nel bilancio di previsione annuale, quale spesa obbligatoria, uno stanziamento per l' aggiornamento professionale del personale, nella misura contenuta tra i limiti minimo e massimo che la Giunta regionale determina entro il 15 settembre dell' anno che precede.
Lo stanziamento è finalizzato all' aggiornamento professionale obbligatorio del personale dipendente di cui all' articolo 46 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, del personale convenzionato di cui all' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alle spese di missione, di viaggio e di eventuale iscrizione per coloro che vengono comandati ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 45 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761. Nella fissazione dei limiti anzidetti la Giunta regionale terrà anche conto degli oneri derivanti dalla applicazione delle modalità previste dall' articolo 48, terzo comma, n. 10, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.