LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 3
 
1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, una sanzione pecuniaria dal 10 al 30 per cento dell'indennità di presenza mensile lorda di cui all' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri).
Note:
1Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.