LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1983, n. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/1983
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 2
 
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è competente a ricevere gli adempimenti dei Consiglieri regionali di cui al precedente articolo 1 della presente legge.
L' anzidetto Ufficio, altresì, predispone lo schema di modulo sul quale dovranno essere effettuate le dichiarazioni patrimoniali qui considerate.
3. Le dichiarazioni ricevute sono depositate e conservate presso l'Ufficio di Presidenza predetto il quale provvede, altresì, alla pubblicazione delle medesime secondo le modalità prescritte dalla normativa nazionale vigente.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 10/2013 , a decorrere dall' XI Legislatura. Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui all'art. 48 della medesima L.R. 10/2013.
2Terzo comma sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 12/2018