Art. 3
Ai fini dell' inquadramento di cui all' articolo 1 della presente legge, il personale ivi considerato sarà incluso in un apposito elenco, da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale ed alla emigrazione.
Per ciascun dipendente saranno indicati gli elementi della rispettiva posizione nella graduatoria unica regionale.
Dell' elenco verrà data pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di accoglimento dell' istanza, l' elenco verrà aggiornato di conseguenza.
Sulla base dell' elenco, divenuto definitivo, la Giunta regionale provvede, altresì, ad aggiornare la graduatoria unica regionale.
Il personale, assunto ed in servizio presso l' Amministrazione regionale, eventualmente escluso dall' elenco, in conseguenza dell' accoglimento dell' istanza di cui al precedente quarto comma del presente articolo, rimane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'
articolo 5, primo comma, della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.