LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 7
 Cessione degli alloggi
Nel caso di alienazione degli alloggi, il prezzo di cessione è dato dal prezzo di acquisizione dell' immobile - o dal valore dello stesso prima dell' intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale - e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
Il precedente proprietario può esercitare entro un termine perentorio prefissato in via generale dall' Amministrazione comunale il diritto di prelazione all' acquisto.
Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, l' alloggio viene posto in vendita mediante apposito bando al quale possono partecipare i residenti da oltre 5 anni nel comune, in possesso dei requisiti previsti per l' edilizia agevolata.
Nel caso di mancanza di acquirenti aventi i requisiti di cui al comma precedente, l' alloggio viene messo all' asta ad un prezzo non inferiore a quello di cui al primo comma, in una prima tornata tra coloro che risiedono o prestano attività lavorativa nel Comune da oltre due anni, ed in una seconda tornata con partecipazione libera.
Gli acquirenti in possesso dei requisiti prescritti per l' edilizia agevolata possono richiedere al Comune di pagare ratealmente una quota non superiore al 50% del prezzo di cessione alle condizioni previste dal precedente articolo 3 e, per quanto concerne la durata dell' ammortamento ed il tasso annuo di riferimento, dall' articolo 4, primo comma.