LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 13
 Concessione della sovvenzione e controlli
La concessione e contestuale erogazione della sovvenzione di cui all' articolo 1 ha luogo sulla base della semplice presentazione della relativa domanda da parte del Comune, corredata da copia della deliberazione comunale di adozione del piano particolareggiato.
L' accertamento che l' utilizzazione della sovvenzione e dei relativi rientri abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla presente legge è eseguito dal competente Comitato di controllo nell' esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono in base alla disciplina regionale.