LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

CAPO V
 Contributi per la costituzione ed il funzionamento
del << Centro regionale servizi per le piccole
e medie industrie >>
Art. 7
Al fine di dare impulso alla attività di ricerca, studio e promozione del settore delle piccole e medie imprese industriali della regione, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la costituzione ed il funzionamento del << Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie >> da promuoversi nell' ambito dell' Area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste da parte della Federazione regionale degli industriali e dell' Unione regionale delle piccole e medie industrie.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, L. R. 29/1996
Art. 8
 
La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, corredata dai seguenti documenti:
- copia notarile dell' atto costitutivo, nonché dello statuto del << Centro >> debitamente registrato, preventivamente concordati con l' Amministrazione regionale;
- copia della convenzione regolante i rapporti tra il << Centro >> ed il << Consorzio per l' impianto, la gestione e lo sviluppo dell' Area di ricerca scientifica e tecnologica >>;
- programma di attività e preventivi sommari di spesa.

È fatto obbligo al << Centro >> di presentare alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto relativo al programma di attività svolto.
Art. 9
 
Per le finalità del precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7871 con la denominazione << Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 52 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell' 11 febbraio 1982.