LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/01/1983
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 4
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, sono sostituiti dai seguenti commi:
<< Il contributo di cui al comma precedente viene determinato nella misura del 15% del valore d' acquisto del macchinario e/o delle attrezzature ed entro il limite massimo di 300 milioni di lire e potrà essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno a partire dal 1982 per ogni azienda beneficiaria.
Nell' ipotesi di operazioni di locazione finanziaria superiori a tale importo, il contributo sarà concesso entro il predetto limite di 300 milioni.
Per le piccole e medie imprese industriali non saranno ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 15 milioni di lire. >>