LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 settembre 1982, n. 75

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/09/1982
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

CAPO I
 Scelta dei beneficiari di edilizia convenzionata
ed agevolata
Art. 42

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Primo comma sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 37/1988
2Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 45/1993
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1Quinto comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1988
2Quinto comma sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 45/1993
3Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 21, comma 2, L. R. 45/1993
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 198, comma 1, L. R. 5/1994
5Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 22/1995
6Derogata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 22/1995
7Derogata la disciplina del comma 7 da art. 4, comma 2, L. R. 22/1995
8Derogata la disciplina del comma 8 da art. 4, comma 2, L. R. 22/1995
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 22/1995
10Integrata la disciplina del comma 3 da art. 63, comma 1, L. R. 13/1998
11Parole aggiunte al comma 5 da art. 63, comma 2, L. R. 13/1998
12Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 45/1993
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 45

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 45/1993 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001 in quanto di identico contenuto.
2Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 37/1988