LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1982, n. 74

Concessione di garanzie fidejussorie regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunte dagli Enti teatrali del Friuli - Venezia Giulia e disciplina sulle modalità di concessione delle fidejussioni regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/09/1982
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
 
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all' art. 1 della legge regionale 2 settembre 1981 n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali di cui il primo comma del presente articolo assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dalla presente legge non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire otto miliardi.