LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 6
 Benefici contributivi
In alternativa agli interventi diretti contemplati al precedente articolo 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del medesimo articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province, o loro Consorzi e alle Comunità montane, contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali di competenza di detti enti.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma, i progetti esecutivi delle opere dovranno acquisire - una volta riconosciuta, nei modi indicati all' articolo 5, secondo comma, la sussistenza delle condizioni naturali ivi previste - il parere del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, qualora il progetto preveda una spesa non eccedente l' importo di 500 milioni, e del Comitato tecnico regionale, qualora il progetto preveda una spesa eccedente l' importo predetto.