LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 32
 
Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 13 e 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8393 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico, e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1983