LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1982
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 26
 
Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall' articolo 15 della presente legge.
Le richieste dei benefici dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei decreti di delimitazione di cui al precedente articolo 14, con allegata una dichiarazione dell' Ufficio Tecnico comunale per le precise indicazioni circa i danni arrecati, ovvero, in caso di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i danni per i quali si richiede il beneficio sono stati prodotti dalle avversità atmosferiche di cui al precedente articolo.
Per quanto riguarda le norme procedimentali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ed i limiti di cumulo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
Le richieste dei benefici relativi agli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale competente per materia entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di delimitazione di cui al precitato articolo 14.
Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi nei limiti e con le modalità indicate al precedente Titolo III.
Note:
1Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 2/1984