LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 63

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 6
 
Gli oneri previsti dai precedenti articolo 2, 3, 4 e 5 (con esclusione di quelli contemplati dall' articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1965 n. 15, che gravano sul capitolo 1721) fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio dell' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di complessive lire 310 milioni, suddivise in ragione di lire 70 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
All' onere di lire 310 milioni di cui al precedente primo comma si fa fronte come segue:
- per lire 70 milioni, relativi all' esercizio 1982, mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per lire 240 milioni (120 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1984) mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.