LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 63

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 3
 
Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.
L' equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell' incarico.
Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.
Note:
1Articolo interpretato da art. 75, comma 1, L. R. 6/2019