LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 63

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 2
 
Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti.
Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, l' Amministrazione regionale può autorizzare l' affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso verrà fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione d' incarico.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 38/1984
2Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 13/1987 con effetto dal 1° gennaio 1987.
3Primo comma sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 13/2002
4Secondo comma abrogato da art. 6, comma 10, L. R. 13/2002