LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 63

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1982
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
 
L' istituzione di commissioni, comitati od organi collegiali comunque denominati, non previsti da disposizioni di legge o regolamentari e non aventi carattere permanente, ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Le commissioni, i comitati e gli organi collegiali di cui al precedente comma, ovvero gli analoghi organismi istituiti in forza di una disposizione di legge, possono essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di cui al primo comma, ovvero con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. I gruppi e le sottocommissioni così costituiti sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 85, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 23/1997