LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 7
 Funzioni del Comitato regionale per la
prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze
Il Comitato ha compiti di coordinamento delle attività degli organi e degli enti preposti alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti e alcoolisti, e di raccolta e valutazione dei dati statistici ed informativi.
Il Comitato esprime il proprio parere:
a) per la formulazione e l' aggiornamento dei progetti obiettivo di cui all' articolo 1;
b) per la formulazione degli schemi di convenzione tipo da adottarsi dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali nei rapporti con enti ed istituzioni che svolgono attività previste dalla presente legge;
c) per il riparto dei fondi di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 14;
d) per i piani di formazione ed aggiornamento del personale di cui al terzo comma dell' articolo 4 della presente legge.

Il Comitato deve essere sentito sulla designazione degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d' Appello di cui all' articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e, nelle materie di sua competenza, sulle deliberazioni degli organi della Regione; in tali materie il Comitato può anche formulare di sua iniziativa pareri e proposte alla Giunta regionale.
Il Comitato può disporre indagini conoscitive e acquisire informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili, con le Forze armate e con il mondo economico; può compiere ispezioni e disporre la raccolta di elementi conoscitivi avvalendosi dei servizi delle Unità sanitarie locali e dell' Amministrazione regionale; può chiedere informazioni a qualsiasi organo della pubblica Amministrazione operante nell' ambito regionale.
Ai fini di cui alla presente legge ed in occasione dell' esame di determinati argomenti il Comitato può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti, funzionari, operatori ed esperti di Enti pubblici ed Uffici statali della sanità, della scuola, della giustizia, della Forze dell' ordine, delle Forze armate, delle Direzioni regionali dell' istruzione e dell' agricoltura, nonché di altre Direzioni eventualmente interessate.
Il Comitato adempie inoltre a quanto previsto dall' articolo 104 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 21/1986