LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57

Tutela della salute dei tossicodipendenti.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/08/1982
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 11
 Ripartizione dei compiti nell' ambito dell' Unità locale
dei servizi sanitari e socio - assistenziali
Nell' ambito dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali l' esercizio delle attività di cui all' articolo 9, si esplica:
a) a livello di coordinamento:
- a cura dell' ufficio di direzione, in particolare tramite il settore, in forma autonoma o associata a norma del secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, preposto all' assistenza e tutela nell' età adulta, servizio sociale e consultoriale della famiglia;
b) a livello operativo:
- mediante forme di integrazione funzionale tra servizi sanitari e di assistenza sociale, specialistici e multizonali e le altre strutture pubbliche e quelle private convenzionate, riservando ai medici convenzionati e ai servizi ambulatoriali operanti nel territorio il compito dell' erogazione delle prestazioni sanitarie. Ai reparti ospedalieri spetta il compito della cura, mediante ricovero, nei casi di gravi danni organici, per approfondimenti diagnostici e per iniziali trattamenti disintossicanti nei casi di gravi intossicazioni croniche, e alle altre strutture pubbliche e private convenzionate, le attività di prevenzione, recupero e riabilitazione.

Il collegamento tra dette forme di integrazione funzionale è attribuito alla responsabilità di un gruppo operativo composto da uno o più operatori per ciascun campo d' intervento di carattere sanitario, psicologico e sociale, secondo le entità fissate dal piano sanitario regionale o dai piani attuativi.
Il gruppo operativo è diretto da uno dei suoi componenti nominato dal Comitato di gestione, e dipende dal settore prescelto come alla precedente lettera a).
Per le esigenze di collegamento e di funzionamento del gruppo operativo e degli utenti è istituita una segreteria presso il distretto socio sanitario ubicato nella sede dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali.