LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 53

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/09/1982
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 6
 
In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al primo e al terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che l' amministrazione regionale, per l' espletamento degli adempimenti indicati nei succitati commi, si avvale degli organi ed uffici degli Istituti autonomi per le case popolari ed è autorizzata ad effettuare aperture di credito a tale fine a favore dei Presidenti degli Istituti stessi senza limiti d' importo.
Note:
1Articolo interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 83/1983