LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 53

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/09/1982
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 3
 
Dopo il quarto comma dell' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti i seguenti commi:
<< La facoltà di cui al precedente comma è estesa agli assegnatari degli alloggi posseduti dall' ente soppresso in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, e trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
La facoltà di cui ai precedenti quarto e quinto comma sarà esercitata secondo le modalità e i criteri già stabiliti dall' ente medesimo con la suindicata deliberazione del Consiglio di amministrazione ed entro il termine previsto nel secondo comma dell' articolo 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Mantengono efficacia ovvero sono convalidate le domande già presentate all' ente soppresso o agli uffici dell' amministrazione regionale ai sensi della normativa allora vigente, nonché agli uffici periferici del Ministero delle finanze, dagli assegnatari degli alloggi di proprietà dell' ente medesimo ovvero dallo stesso posseduti in forza del citato articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, in quanto confermate dagli interessati stessi.
La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.
Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione. >>.