LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1982, n. 53

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  05/09/1982
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 10
 
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l' esercizio 1982.
La predetta spesa di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.600 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.