LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 5

Rifinanziamento di opere di bonifica montana di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1982
Materia:
210.02 - Foreste
210.03 - Bonifica e riordino fondiario

TITOLO III
 NORME FINANZIARIE
Art. 3
 
La spesa di lire 4.500 milioni autorizzata con il precedente articolo 1 fa carico al capitolo 8837 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 - istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell' art. 13 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, con decreto dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, n. 1 del 2 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 4
 
La spesa di lire 500 milioni autorizzata con il precedente articolo 2 fa carico al capitolo 8833 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 - istituito ai sensi dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell' articolo 13 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 6, con decreto dell' Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, n. 7 del 25 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Art. 5
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.