LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 luglio 1982, n. 47

Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all' estero.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/07/1982
Materia:
110.03 - Attività regionale all'estero

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all' estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo articolo 3.
I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 5, comma 3, L. R. 13/2002
Art. 2
 
Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:
- quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all' organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;
- quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell' ambito delle attività di cui all' articolo 1;
- onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti.

Note:
1Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 25/1985
Art. 3
 
Le iniziative previste dalla presente legge sono intraprese dalla Regione con l' osservanza di quanto stabilito dall' articolo 43 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, e delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 4
 
In attesa dell' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, l' incarico di dirigere le attività connesse con i compiti derivanti dall' attuazione della presente legge, è equiparato, ai fini dell' applicazione della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di una unità organizzativa flessibile, equiparabile ad un Servizio.
Art. 5
 
I finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano anche ad iniziative già promosse nel 1982.
Art. 6
 
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria III - il capitolo 263 con la denominazione: << Spese e contributi per l' organizzazione di attività promozionali all' estero nelle materie di competenza regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 263 viene riportato nell' elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti.
Art. 7
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.