CAPO II
Norme transitorie e finali
Art. 8
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di Segretario Generale ai sensi dell'
articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ovvero ne svolgono le funzioni per incarico formalmente attribuito per un periodo ininterrotto di almeno un anno e siano in possesso della qualifica dirigenziale, hanno facoltà di optare, nel limite della disponibilità dei posti, per la qualifica funzionale di dirigente di cui all' articolo 3 della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
In caso di opzione, tale personale viene inquadrato nei ruoli camerali, ai sensi della presente legge ed allo stesso spetta il trattamento giuridico ed economico dalla stessa previsti.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 9
Fino al 31 dicembre 1976, l' accesso alla qualifica dirigenziale si consegue, nel limite dei posti disponibili per tale qualifica presso ciascun Ente camerale, mediante scrutinio per merito comparativo, cui sono ammessi i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge e in base alla normativa vigente per il personale camerale, rivestano la qualifica di direttore di servizio ovvero abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 10
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 11
Sino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo articolo 14, al personale tecnico del Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci, ivi compreso il prelievo, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario, in deroga al limite fissato per il restante personale sino ad un massimo individuale di 50 ore mensili.
Tali compensi non sono cumulabili con eventuali proventi di soprattasse d' urgenza, né di sopralluogo e campionatura già percepiti dal personale suddetto che s' intendono abrogati con l' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 12
Al personale camerale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene corrisposto - con effetto dal 1 gennaio 1976 ovvero dalla data di assunzione se successiva e fino alla data dell' inquadramento, ai sensi del precedente articolo 2 - un assegno straordinario mensile pari alla differenza fra gli assegni fissi e continuativi spettanti per effetto dell' inquadramento predetto e quelli effettivamente percepiti nel periodo stesso.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 13
Fino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo art. 14 rimangono ferme le dotazioni organiche vigenti, avuto riguardo al personale camerale di ruolo, in servizio alla data del 1 luglio 1976.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i posti eventualmente messi a concorso ed assegnati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per i posti ancora, eventualmente, vacanti alla data stessa è fatto divieto di bandire nuovi concorsi.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.
Art. 14
Fino a quando con successiva legge non verranno dettate norme per il riordino delle funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per la riorganizzazione delle relative strutture ed uffici, in sede di applicazione al personale camerale delle norme della LR 5 agosto 1975, n. 48 si dovrà tener conto, ai fini del necessario coordinamento, delle vigenti norme di ordinamento e di organizzazione delle Camere stesse.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.