LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1982
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 3
 
Per la qualifica funzionale di dirigente è prevista una dotazione organica unica comprendente otto posti, due per ciascun ente camerale. Ai funzionari con qualifica di dirigente spetta il titolo rispettivamente di Segretario Generale e Vice Segretario Generale.
Per l' accesso alla qualifica dirigenziale i dipendenti camerali saranno ammessi a frequentare i corsi di formazione dirigenziale previsti dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Le funzioni di Segretario Generale della Camera sono conferite dal Presidente di ciascun Ente camerale, su conforme deliberazione della Giunta camerale, ad uno dei funzionari appartenenti alla qualifica dirigenziale della propria o delle altre Camere della regione, con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.
Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite di anzianità di cui al precedente comma.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.