LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1982, n. 36

Stato giuridico e trattamento economico del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1982
Materia:
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 11
 
Sino a quando non verranno emanate le norme di cui al successivo articolo 14, al personale tecnico del Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, possono essere corrisposti, per lo svolgimento delle attività connesse alle analisi delle merci, ivi compreso il prelievo, effettuate oltre il normale orario di lavoro, i compensi per lavoro straordinario, in deroga al limite fissato per il restante personale sino ad un massimo individuale di 50 ore mensili.
Tali compensi non sono cumulabili con eventuali proventi di soprattasse d' urgenza, né di sopralluogo e campionatura già percepiti dal personale suddetto che s' intendono abrogati con l' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Per la sospensione degli effetti del presente articolo vedi articolo unico L.R. n. 37/1982.