LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1982, n. 21

Interventi urgenti per la riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/1982
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale

Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, ed in particolare per consentire con urgenza la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale tesi al conseguimento di concreti sbocchi occupazionali per lavoratori dipendenti da aziende in crisi, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.
La predetta spesa di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene elevato di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 48 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Art. 2
 
In via di interpretazione autentica, la locuzione << come tali >> contenuta nell' articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 47, va intesa nel senso che i rimborsi con gli interessi legali degli apporti finanziari di cui agli articoli 2 e 3 devono tener conto del fatto che gli apporti medesimi sono effettuati anche nell' interesse dei creditori e che pertanto i crediti di questi ultimi vanno soddisfatti, sia in ipotesi di buon fine dell' amministrazione controllata sia in ipotesi di successiva consecuzione in procedura fallimentare, in via preventiva rispetto ai rimborsi del credito regionale.
Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.