LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi

Art. 7
 
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui all' articolo 172 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene aumentato in corrispondenza, per livello retributivo funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge.
Con successiva legge regionale verranno definiti numericamente per livello funzionale gli aumenti di organico di cui al precedente comma.