LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95

Norme per l' inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.11 - Enti soppressi

Art. 5
 
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica di inquadramento, l' anzianità maturata dal personale di cui al precedente articolo 1 presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Nei casi in cui presso l' Amministrazione di provenienza sia prevista soltanto la qualifica, ai fini dell' applicazione della norma di cui al precedente comma, per << carriera >> corrispondente o immediatamente inferiore s' intende << qualifica >> corrispondente o immediatamente inferiore.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica di dirigente si considera l' anzianità maturata nella qualifica corrispondente a quella d' inquadramento.