LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/1981
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
210.06 - Economia montana
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 3
Per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque, da eseguire ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 2.300 milioni nell' esercizio 1981, lire 500 milioni nell' esercizio 1982, lire 600 milioni nell' esercizio 1983, lire 1.000 milioni nell' esercizio 1984 e lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1985, 1986 e 1987.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.