LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 7
 Fondo intersettoriale per nuovi interventi
Quando nell' arco temporale del piano regionale di sviluppo sono compresi esercizi finanziari appartenenti alla legislatura successiva a quella da cui il piano stesso decorre, le risorse finanziarie stimate per tali esercizi, che non siano destinate alla prosecuzione o al completamento di progetti e programmi già in atto o avviati durante la legislatura in corso, vengono di norma collocate in uno speciale fondo, denominato Fondo intersettoriale per nuovi interventi, ai fini della loro utilizzazione per il finanziamento di nuovi progetti e programmi, da determinare nell' ambito del primo piano triennale della legislatura successiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 27/1985