LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1981
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 1
 La Regione e la programmazione
La Regione adempie ai compiti della programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio e dell' intera comunità, ad essa assegnati dallo Statuto speciale e dalle leggi, attraverso gli atti e con le procedure disciplinati dalla presente legge ed impronta la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al metodo della programmazione.
A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo, il quale stabilisce gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale, in armonia con le indicazioni contenute nel piano urbanistico regionale generale per quanto concerne gli aspetti territoriali.
La Regione partecipa mediante il piano regionale di sviluppo alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell' ambito delle proprie competenze.