LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 settembre 1981, n. 68

Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/09/1981
Materia:
110.08 - Celebrazioni
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO II
 Attività musicali, teatrali,
cinematografiche ed audiovisive
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 8
 (Soggetti)
Possono beneficiare delle provvidenze regionali:
a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;
b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;
c) le istituzioni lirico - concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari.
(1)
2. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima è preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale.
Note:
1Primo comma abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Secondo comma sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2013
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 1, L. R. 6/2014
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 104, lettera b), L. R. 18/2011
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 11

( ABROGATO )

(8)
Note:
1Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 46, comma 3, L. R. 47/1991
2Parole aggiunte al primo comma da art. 36, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Parole aggiunte al primo comma da art. 90, comma 1, L. R. 30/1992
4Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 1, L. R. 1/1993
5Derogata la disciplina del quarto comma da art. 122, comma 2, L. R. 1/1993
6Parole soppresse al primo comma da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
7Primo comma abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
8Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 5/2008 . Si vedano le disposizioni di cui all'art. 27, c. 1, della medesima L.R.5/2008.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 104, lettera c), L. R. 18/2011
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 118, comma 1, L. R. 47/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 19, L. R. 18/2000
3Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 47/1993
3Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.