LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IX
 Modifica al Capo IV della legge regionale 1 luglio
1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 20
 
I Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché il Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi sono autorizzati a riservare nei rispettivi << fondo rischi >> i contributi straordinari ancora disponibili ottenuti per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 21
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.