LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO VII
 Interventi a favore della ricerca tecnologica applicata
Art. 17
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è autorizzata, per il piano finanziario 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982-1983, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 7832 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 - istituito, ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 55 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).