LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 7
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, per il settore dell' industria, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 400 milioni.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
La spesa di lire 1.200 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni corrispondenti all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7846 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.