LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7866 con la denominazione: << Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.