LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 66

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/1981
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di rotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 16 miliardi.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito, al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 3, Categoria XII, il capitolo 6811 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 16 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).