LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

CAPO III
 Disciplina delle tasse di concessione e di ispezione
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
Art. 12
 Misura della tassa annuale di ispezione
A decorrere dal 1 gennaio 1982, i titolari ed i gestori provvisori delle farmacie sono tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione nelle seguenti misure:
1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti Lire 6.000;
2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti Lire 8.000;
3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti Lire 10.000;
4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti Lire 15.000;
5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti Lire 20.000;
6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti Lire 25.000;
7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti Lire 30.000.

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell' ultimo censimento.