LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

Art. 3
 Orario settimanale
L' orario ordinario di apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali è stabilito in 40 ore settimanali.
Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti con orario stabilito dal Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, sentite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia.
Nel caso in cui il titolare od il gestore provvisorio di una farmacia rurale od unica nel Comune sia incaricato anche della gestione di un dispensario farmaceutico, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.